La seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale riguardo ai ricorsi di Casertana e Lecce avversi le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara tra le due squadre del 30 gennaio scorso, riuniti preliminarmente gli stessi ha così deciso:
- respinto quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologato il risultato acquisito sul campo;
- accolto il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. e annullata la sanzione dell’ammenda.
Dispone infine addebitarsi la tassa reclamo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A.