Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso presentato dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. . contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale FIGC il 17 luglio 2015, di cui al C.U. n. 31/A, pubblicato il 17 luglio 2015, con il quale è stato respinto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. e, per l’effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2015/2016, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016).
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha respinto l’istanza cautelare promossa dalla Sambenedettese, dal Forlì e dal Gubbio contro FIGC avverso deliberazione Consiglio Federale del 26 giugno 2015 che ha stabilito criteri ripescaggio per il settore professionistico, per sopravvenuta carenza di interesse.
Di seguito i motivi dell’ordinanza:
preso atto che le società ricorrenti chiedono: a) in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare l’efficacia della suddetta deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015; b) in via principale, che la deliberazione in questione sia annullata;
considerato che l’ordinamento sportivo consente per le squadre inserite nel settore professionistico la possibilità di un ripescaggio secondo criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale;
rilevato che la Federazione ha reso noti, mediante pubblicazione di apposito comunicato ufficiale n. 22/A del 15 luglio 2015, i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici”;
preso altresì atto che per le domande di ripescaggio veniva fissato il termine di presentazione del 27 luglio 2015;
verificata la mancata presentazione da parte delle squadre ricorrenti della domanda di ripescaggio entro il termine suddetto dal 27 luglio 2015;
considerato quindi che le squadre in questione allo stato non sono più titolari di un interesse giuridicamente protetto.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta la richiesta cautelare per sopravvenuta carenza di interesse e perché non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris né del periculum in mora.