In data odierna, la Lega Pro, ha comunicato con nota 70/l, al punto 9, le modifiche all'Art 19:
I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.