FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE SPORTIVA D’APPELLO SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CSA (2016/2017)
TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 103/CSA– RIUNIONE DEL 16 MARZO 2017
I COLLEGIO
Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
1. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017)
Con atto, spedito in data 15.2.2017, la Società Ternana Calcio S.p.A. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017 della predetta Lega) con la quale era stato rigettato il reclamo, proposto dalla predetta Società avverso la regolarità della gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017, con la conseguente richiesta di irrogazione nei confronti della Società Perugia Calcio S.r.l. della sanzione della perdita della gara per 0-3.
Con il reclamo, la Società Ternana Calcio S.p.A. aveva contestato il tesseramento, da parte della Società Perugia Calcio S.r.l., del calciatore Gnahore Vhakka Eddy, per essere stato, quest’ultimo, tesserato, nella corrente Stagione Sportiva, per quattro Società, in violazione dell’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., e, di conseguenza, l’utilizzo in posizione irregolare del calciatore stesso nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Ternana Calcio S.p.A. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
La Società Perugia Calcio S.r.l. si è costituita nel giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso; nella riunione del 16.3.17, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene necessario evidenziare che, con il C.U. n. 362/A del 26 aprile 2016, il Consiglio Federale della FIGC ha disciplinato i Termini di Tesseramento per la Stagione Sportiva 2016/2017 per Società di
Serie A, B e Lega Pro.
Il suindicato Comunicato stabilisce, al punto 1, che “La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore”; lo stesso Comunicato, al punto 11. Ribadisce che “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”.
Ciò premesso e passando, adesso, all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene di potere prescindere da un esame approfondito dei primi due motivi di ricorso, aventi natura processuale, atteso che, da un lato, la violazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di cui all’art. 29, comma 8 bis, del C.G.S., sebbene sussistente, non si è tradotta in un pregiudizio del diritto di difesa delle parti, in particolare della Società ricorrente, che hanno avuto modo di esporre compiutamente i rispettivi argomenti difensivi; quanto, invece, al supposto eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo, per avere utilizzato, ai fini della propria decisione, della documentazione (pareri della FIFA) non attinenti alla fattispecie sulla quale era chiamato a giudicare, si evidenzia come si possa prescindere dall’esame di tale profilo atteso che, come si avrà modo di vedere più oltre, tale documentazione non è assolutamente rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
Passando al merito del ricorso, questa Corte rileva come la decisione del Giudice Sportivo, sebbene meriti di essere confermata, vada emendata nella sua motivazione.
Ed invero, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a rigettare il ricorso della Società Ternana Calcio S.p.A., evidenziando, come ha in effetti fatto nella prima parte della motivazione della propria decisione, che “... come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 26.4.2016, “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”; verificato che, in data 31.1.2017, l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla soc. Perugia per il tesseramento dal calciatore Gnahore autorizzandone, di fatto, l’utilizzo”.
Trattasi di motivazione che non si presta a censura atteso che è evidente che la Società Perugia Calcio S.r.l. ha correttamente impiegato nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017, il calciatore Gnahore Vhakka Eddy, avendo ricevuto il visto di esecutività sul trasferimento dello stesso da parte dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Serie B.
Il che non significa, però, che non possa accadere che un calciatore, una volta che il suo trasferimento abbia ottenuto dall’Ufficio Tesseramenti della Lega di appartenenza il visto di esecutività, non possa trovarsi in posizione irregolare; ma ciò può avvenire solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società sia chiamata, ai fini della regolare utilizzazione del calciatore, ad un adempimento ulteriore rispetto all’ottenimento del visto di esecutività (si pensi, per esempio, all’obbligo di inserire il nome del calciatore nella c.d. “Rosa dei 25” ovvero l’elenco dei 25 calciatori che possono essere impiegati dalle società professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A, previsto dal Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014 del Consiglio Federale della FIGC – si veda, in proposito, la decisione di questa Corte di cui al C. U. n. 022/CSA del 18 ottobre 2016).
Un’ipotesi che, però, nel caso di specie non ricorre, atteso che la Società Perugia Calcio S.r.l. non era tenuta a porre in essere alcun ulteriore adempimento ai fine della regolare utilizzazione del calciatore Gnahore Vhakka Eddy nella gara Ternana/Perugia, disputatasi in data 12.2.2017.
Quanto alla rimanente parte della motivazione della decisione del Giudice Sportiva, ovvero quella nella quale il Giudice di prime cure, richiamando alcuni pareri della FIFA, qualifica come “tecniche” alcune operazioni di tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy, precedenti a quella dalla Società Napoli alla Società Perugia, questa Corte rileva come la stessa sia del tutto ultronea ed inconferente ai fini della decisione del presente giudizio.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla Società Ternana Calcio S.p.A. di Terni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Pubblicato in Roma il 3 aprile 2017